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Il Decreto Flussi è legge: le novità della conversione

Introdotte la quota di riserva del 40% degli ingressi alle lavoratrici, nuove regole per i ricongiungimenti e per le domande di nulla osta (Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il Decreto Flussi (D.L. n. 145/2024) è stato convertito in Legge n. 187/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre. Diverse le novità introdotte nell’iter parlamentare culminato nell’approvazione al Senato del 4 dicembre scorso, tra le quali la norma che riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 (articolo 2, comma 7-bis, D.L. n. 145/2024), la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028 (articolo 2-bis) e le nuove regole sui ricongiungimenti familiari (articoli 12-ter, comma 1-bis e articolo 12-quater).

La quota di ingresso per le lavoratrici

La legge di conversione ha stabilito che per gli ingressi è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva citata si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

I ricongiungimenti familiari

Cambiano le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.

Irricevibilità delle domande di nulla osta 

Infine, vengono rigettate le domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che, tra l’altro, abbiano commessi reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e all’acquisto di schiavi (articolo 1, comma 1, numero 2, capoverso 2-ter).

CCNL Istituzioni Uneba: confronto del 4 e 5 dicembre 2024

Le Parti sociali si sono incontrate ai fini del rinnovo del CCNL di settore

Le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs hanno incontrato l’Associazione datoriale nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2024 per la trattativa di rinnovo del contratto di settore. Nel confronto, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni in merito agli obiettivi economici raggiungibili e Uneba ha avanzato la proposta di analizzare l’articolato relativo al sistema di classificazione del personale, concordandosi:
– l’eliminazione del 7° livello;
– ricomposto il profilo dell’educatore;
– unificato l’inquadramento degli OSS. 
Inoltre, è stato discusso il tema TEP (Trattamento Economico Progressivo), in merito al quale le OO.SS. hanno ravvisato per la prima volta la disponibilità da parte datoriale.
Infine, sul fronte economico, l’Associazione datoriale ha dichiarato la disponibilità a superare la cifra di 120,00 euro a regime e le OO.SS. hanno ribadito  la necessità di incrementare la parte tabellare per portarla all’interno del range relativo ai contratti che hanno fino ad ora sottoscritto nel 
comparto in termini di incrementi percentuali. 

Decreto Milleproroghe: approvazione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, n. 107, ha approvato il decreto-legge che interviene con proroghe e modifiche normative per garantire la continuità dell’azione amministrativa e per introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior interesse.

 

È prorogato al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Viene, altresì, introdotta la proroga della sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

 

È stabilita la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

 

Il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco ISTAT, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, viene prorogato al 31 dicembre 2025.

 

Tra le varie proroghe, trova spazio anche quella al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

 

Oltre a ciò, viene introdotta una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

 

Viene, poi, prorogato al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

Un’altra misura misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

 

A seguire, è prorogato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. 

 

Viene differita, tra l’altro, al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

 

Nel settore dell’editoria, vengono prorogate alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della “clausola di salvaguardia”; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

 

Infine, viene stabilita la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.